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+++ CHI CONTROLLA IL GREEN PASS? Da leggere con attenzione +++

DiGiuliano Monari

Lug 30, 2021

🎫 CHI CONTROLLA IL GREEN PASS? Addetti al controllo, titolari, gestori o proprietari dei luoghi ove è necessario esibire il Green Pass sono tenuti a consentire l’accesso solo dopo aver verificato la validità del certificato.📲 COME AVVIENE LA VERIFICA? La verifica avviene tramite la App gratuita VerificaC19 (disponibile sugli store Android e Ios) inquadrando il Qr code esibito in cartaceo o in digitale. Il verificatore deve controllare l’identità del soggetto che esibisce il Green Pass, che è tenuto a presentare un documento.👮‍♂️ LE SANZIONI Sono previste sanzioni a carico di chi non procede al controllo, così come nei confronti di chi esibisce Green Pass falsi o appartenenti ad altri soggetti.

In particolare:

Le modalità di verifica delle certificazioni verdi

Il decreto prevede che la verifica delle certificazioni venga effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale da parte del verificatore esclusivamente attraverso l’App di Verifica C19.

La suddetta App consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di accedere alle generalità del soggetto senza però rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione e senza conservare i dati oggetto di verifica.

Per quanto concerne i soggetti deputati al controllo dei certificati verdi, questi vengono individuati dallo schema di DPCM nelle seguenti figure:

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici servizi;
  • i soggetti titolari delle strutture recettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso della certificazione verde;
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è necessario essere muniti della certificazione verde;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per poter accedere alle quali, in qualità di visitatori, è necessario essere muniti della certificazione verde.

Viene inoltre previsto che l’interessato, al momento del controllo della certificazione verde, possa essere richiesto, da uno dei soggetti di cui sopra deputati al controllo, di esibire un documento di identità.

Valutazione finale del Garante

A causa della manifesta esigenza di attivare con urgenza la Piattaforma DGC e la necessità di un bilanciamento tra questa e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alle seguenti condizioni:

  • che, nella conversione in legge del D.L. n. 52/2021,
  • siano definite le finalità di trattamento;
  • sia introdotta una riserva di legge statale per l’utilizzo di certificazioni che attestino l’avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19 o l’esito negativo del tampone, in modo da non consentire alle regioni o alle province di introdurre ordinanze lesive dei diritti e delle libertà della persona che condizionino eccessivamente l’accesso a determinati luoghi al possesso delle suddette certificazioni;
  • sia adeguatamente modificata la previsione della natura transitoria delle disposizioni applicabili in ambito nazionale alle certificazioni verdi, per evitare che le stesse cessino di avere efficacia nel momento dell’entrata in vigore del predetto Regolamento europeo.
  • Che le certificazioni siano emesse, rilasciate e verificate attraverso le modalità indicate nello schema di decreto.
  • Che venga prevista l’applicabilità delle sanzioni con riferimento all’attività svolta dai soggetti preposti al controllo.
  • Che la raccolta dei dati relativi all’infezione da Covid-19 delle persone vaccinate, ai fini di una corretta attuazione del regolamento e della normativa sulla privacy, venga effettuata solo a seguito della valutazione favorevole da parte del Garante al fine di assicurare l’integrità, la riservatezza e l’esattezza dei dati trattati.
  • Che l’utilizzo dell’App IO per il recupero delle certificazioni, venga consentito soltanto nel caso in cui siano superate le criticità rilevate con il provvedimento correttivo adottato nei confronti della società PagoPA S.p.a. e subordinato ad una successiva valutazione favorevole da parte del Garante.
  • Che il trattamento dei dati di contatto degli interessati sia integrato attraverso l’indicazione della finalità perseguita, ovvero utilizzato esclusivamente per l’invio del codice univoco relativo al recupero della certificazione verde o della comunicazione di un eventuale revoca della stessa.
  • Che, ai fini di un corretto trattamento dei dati del singolo soggetto, oltre all’indicazione della finalità sia specificato il periodo di conservazione dei dati medesimi.
  • Che sia modificato l’allegato F dello schema di decreto, con particolare riferimento alla parte in cui si prevede la possibilità di conservazione di alcune tipologie di dati, prevedendo che tali registrazioni siano usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento oltre a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali.

Infine, il Garante ha richiesto al Ministero della salute di mettere in atto iniziative volte a informare gli interessati della delicatezza dei dati riportati nelle certificazioni.

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