
Martedì 27 gennaio 2026 è stata pubblicata la sentenza sulla causa R.G. n.1362/2025, redatta il 23 gennaio 2026 dal giudice dott. Vincenzo Cantelli.
La sentenza della Sezione Civile del Tribunale di Ferrara dispone:
1. Dichiara nulle le delibere della Partecipanza Agraria di Cento dalla n. 12 alla n.26 (complessivamente venticinque deliberazioni pubblicate tra il maggio ed il luglio 2025).
2. Condanna la Partecipanza Agraria di Cento alle spese di lite e di giudizio.
Il giudizio era stato promosso da Borgatti Corrado, Borgatti Renato, Casoni Bruno, Folchi Pier Lorenzo, Gallerani Mirco, Gilli Raffaele, assistiti dagli avv. Gallerani Irene e Maura Magoni ed era avverso alle deliberazioni adottate da Borghi Massimiliano, Balboni Sandro, Gallerani Fausto e Pirani Massimo detto Ciacci.
Il Giudice così motiva la sua decisione:
A. “Ai sensi dell’art.23 c.c., le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. In tal senso, va precisato che l’annullamento delle deliberazioni opera ex tunc, e le delibere devono considerarsi come mai esistite, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede”.
B. Le delibere non sono valide, in quanto le assemblee (adunanze di Magistratura) in cui sono state emanate erano presiedute da un soggetto (Massimiliani Borghi) senza titolo alla presidenza.
C. “Nel caso di specie, deve rilevarsi come la delibera con cui si è provveduto all’elezione del Presidente Borghi è stata assunta convocando 10 consiglieri in luogo dei 18 previsti, in violazione dell’art.4 dello Statuto.
Ciò ha determinato due conseguenze: da un lato, l’illegittima elezione del presidente, in violazione delle norme statutarie, in quanto realizzata senza il rispetto delle norme in materia di costituzione dell’assemblea elettiva; dall’altro lato, tale illegittima nomina si è riverberata su tutte le successive assemblee o adunanze, presiedute da soggetto invalidamente eletto e dunque da presidente illegittimo”.
D. “Nello specifico, nel caso in esame, tutte le delibere impugnate sono state assunte da assemblee presiedute da Borghi, dunque da presidente illegittimamente eletto; in altre parole, viene in rilievo ipotesi di illegalità dell’adunanza, proprio in quanto presieduta da presidente illegittimo, con conseguente nullità delle relative delibere, oggi impugnate, per violazione dell’art.18 dello Statuto”.
In conclusione, va ricordato che il dott. Vincenzo Cantelli è IL SESTO GIUDICE CHE SI ESPRIME IN TALE SENSO e che gli atti deliberativi di Borghi e C. dichiarati non validi sommano ad oggi a ben 104 !
Ciò nonostante, Il diacono Borghi continua ad occupare la Partecipanza proponendo appello alle sentenze avverse, causando un danno enorme all’Ente ed agli associati.
I CONSIGLIERI: Borgatti Corrado, Borgatti Renato, Casoni Bruno, Folchi Pier Lorenzo, Gallerani Mirco, Gilli Raffaele
