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Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Tutte le regole in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ago 11, 2021

Turno di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e in Friuli VeneziaGiulia.Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Divietoper le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione.

Le suindicate consultazioni elettorali si svolgeranno nelle giornate di domenica 3 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 4 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 15. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021, con i medesimi orari.

Per quanto riguarda la provincia di Ferrara andranno al voto i Comuni di Cento, Codigoro, Goro, Portomaggiore e Vigarano Mainarda.

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si informa che tanto la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento del 4 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto, quanto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, pubblicata sul sito dell’Autorità stessa, hanno adottato le rispettive disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.

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