• Ven. Mag 9th, 2025

Monopattini & Co Parte la sperimentazione sulla micromobilità

DiGiuliano Monari

Lug 26, 2019

Entra definitivamente in vigore il 27 luglio il decreto del 4 giugno 2019 dedicato alla sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica: tradotto dal linguaggio giuridico, significa che viene reso legale l’utilizzo di mezzi di trasporto come i monopattini elettrici, finora impiegati in barba ai divieti vigenti da utenti e società di noleggio. Questo non vuol dire che le nostre città si possano riempire di questi dispositivi, impiegati a piacere dagli utenti ove gli pare, con i pericoli che ne possono derivare: anzi, la legge fissa paletti ben precisi alla loro circolazione, che è bene ricordare.

Le norme tecniche. Innanzitutto, la norma ammette alla “sperimentazione” solo determinate categorie di dispositivi e precisamente hoverboard, segway, monopattini e monowheel. I dispositivi non auto-bilanciati (leggi i monopattini) devono avere un motore elettrico di potenza non superiore a 50 Watt ed essere muniti di segnalatore acustico (obbligatorio anche per i segway, che rientrano nella categoria degli auto-bilanciati). Nessun dispositivo può essere dotato di posti a sedere e il loro impiego è consentito solo in piedi. Con l’oscurità (da mezz’ora dopo il tramonto) o in condizioni atmosferiche avverse, non possono essere utilizzati gli strumenti privi di luce anteriore e di catadiottri. Tra le altre caratteristiche dei dispositivi rientrano l’obbligo di un regolatore di velocità che non consenta di superare i 20 km/h, che si riducono a 6 km/h nelle aree pedonali.

Dove si possono usare. L’utilizzo degli strumenti di micromobilità non è permesso ovunque, come qualcuno già pensa di poter fare. Ogni comune, infatti, deve autorizzare in via sperimentale la loro circolazione esclusivamente in ambito urbano, in aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, in piste ciclabili con sede propria e su corsie riservate, nelle zone 30 e sulle strade con limite di velocità di 30 km/h; agli enti locali spetta prevedere la regolamentazione relativa alla sosta dei dispositivi. Le amministrazioni hanno anche l’obbligo d’installare lungo le infrastrutture stradali una specifica segnaletica verticale e orizzontale, avviando al tempo stesso una campagna d’informazione sulla sperimentazione (che avrà una durata non inferiore a un anno e non superiore ai due).

Chi li può utilizzare. I dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da maggiorenni o da minorenni in possesso della patente AM (quella per i ciclomotori, per intenderci). Nella “guida” non è mai consentito il trasporto di passeggeri ed è obbligatorio mantenere “un andamento regolare, in relazione al contesto della circolazione”, evitando “manovre brusche e acrobazie” e “comportamenti che causino intralcio al transito normale dei pedoni”; nelle aree pedonali non è consentito superare i 6 km/h (e si deve attivare il limitatore di velocità). Dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba i conducenti di segway e monopattini elettrici che circolino sulle strade con limite di 30 km/h o sulle piste ciclabili devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti, previste dall’art. 162 del Codice della strada. Come si vede, non mancano limiti d’utilizzo e rigide prescrizioni: la sicurezza, infatti, viene prima di tutto. E alcune tragedie già verificatesi in metropoli europee, da Parigi a Londra, dimostrano come sia indispensabile imporre regole ferree anche alla mobilità ritenuta più ecocompatibile. FONTE QUATTRORUOTE

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *